La Cassazione rimette alla corte UE la questione della rivalsa assicurativa

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha deciso di interpellare la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione riguardante il diritto assicurativo e la tutela dei danneggiati in caso di incidenti stradali.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 34107 del 23 dicembre 2024, i giudici di legittimità hanno sollevato due quesiti pregiudiziali relativi all’interpretazione dell’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

L’incidente stradale, esaminato dalla Suprema Corte, si verificò nel 1998 e coinvolse un motociclo, causando il decesso del conducente e del passeggero. Nel 1999, i familiari di una delle vittime avviarono un’azione legale contro i potenziali responsabili, incluse le compagnie assicuratrici, e in primo grado il giudizio si concluse con una sentenza che attribuì l’80% della responsabilità al conducente del motociclo.

Successivamente, la compagnia assicurativa citò in giudizio gli eredi del proprietario del motociclo, chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di risarcimento, invocando una clausola contrattuale che escludeva la copertura in caso di trasporto irregolare di persone, poiché il motociclo era omologato per una sola persona.

Dopo alterne vicende processuali, la causa è giunta in Cassazione. I ricorrenti hanno eccepito per la prima volta la nullità della clausola di rivalsa per contrasto con la normativa comunitaria, che vieta l’impiego di clausole che consentano all’assicuratore di negare il risarcimento alla persona trasportata per il solo fatto di non essersi conformata agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo.

La Corte, pur rilevando la tardività dell’eccezione, ha ravvisato un potenziale contrasto tra il diritto interno e quello comunitario. Da un lato, le norme processuali nazionali precluderebbero l’esame della questione per l’avvenuta formazione del giudicato. Dall’altro, i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE in materia di assicurazione r.c.a. imporrebbero di garantire il risarcimento a tutti i passeggeri vittime di incidenti.

Di qui la decisione di sottoporre due quesiti alla CGUE:

1) Se l’art. 2 della Direttiva 84/5/CEE osti a una normativa nazionale che, per effetto del giudicato, impedisca di rilevare per la prima volta in Cassazione la nullità di una clausola contrattuale che consenta la rivalsa nei confronti del trasportato-assicurato, in violazione della Direttiva 84/5/CEE.

2) Se il principio per cui l’effettività del diritto UE prevale sul giudicato trovi applicazione anche quando il giudicato sia lesivo del diritto al risarcimento dei familiari della vittima e questi abbiano tenuto una condotta passiva nel processo.

La Corte di Cassazione ha chiesto che la questione sia trattata con rito accelerato, evidenziando due circostanze: l’ampia diffusione di clausole analoghe nei contratti r.c.a. e la risalenza nel tempo dei fatti di causa.

La decisione della Suprema Corte si inserisce nel solco di una giurisprudenza comunitaria che ha progressivamente ampliato la tutela delle vittime della strada.

Già nel 2005, con la sentenza Candolin (C-537/03), la Corte UE aveva affermato che obiettivo delle direttive in materia è “consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni dai medesimi subiti”. Ne deriva che le norme nazionali non possono “privare le dette disposizioni del loro effetto utile“.

Successivamente, con la pronuncia Farrell del 2007 (C-356/05), i giudici di Lussemburgo avevano ribadito la contrarietà con gli obiettivi della normativa UE “escludere dalla nozione di «passeggero», e quindi dalla copertura assicurativa, le persone lese che hanno preso posto in un autoveicolo non previsto per il loro trasporto né a tal fine equipaggiato“.

Da ultimo, con la sentenza Mutuelle Assurance del 19 settembre 2024 (C-236/23), la Corte ha stabilito che gli artt. 3 e 13 della Direttiva 2009/103/CE ostano a una normativa nazionale che consenta all’assicuratore, dopo aver risarcito il danneggiato-contraente, di agire in rivalsa nei suoi confronti per false dichiarazioni rese alla stipula del contratto.

La giurisprudenza dell’Unione Europea ha affermato in più occasioni che l’intangibilità del giudicato rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento comunitario, fondamentale per garantire la certezza del diritto. Pertanto, “il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata a una decisione, anche qualora ciò consentirebbe di porre rimedio a una situazione contraria al diritto dell’Unione” (sentenza Right to Know, C-84/22).

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione si interroga sulla possibilità di derogare al principio di intangibilità del giudicato, considerando che la sentenza passata in giudicato avrebbe violato una norma posta a tutela di diritti fondamentali della persona.

Al tempo stesso, i giudici di legittimità rilevano che i danneggiati hanno adottato una “condotta completamente passiva” nei precedenti gradi di giudizio, omettendo di eccepire la contrarietà della clausola di rivalsa al diritto dell’Unione. Secondo la giurisprudenza comunitaria, tale inerzia potrebbe precludere la possibilità di invocare una violazione del diritto dell’Unione (sentenza Erste Bank, C-32/14).

In definitiva, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è chiamata a chiarire se il principio di effettività del diritto comunitario possa prevalere su un giudicato che avalla una clausola di rivalsa in contrasto con la Direttiva 84/5/CEE, compromettendo il diritto al risarcimento dei familiari di una vittima di sinistro stradale.