La responsabilità per mala gestio degli amministratori di imprese e società di capitali è una tematica di costante attualità per quasi tutti gli operatori economici.
Molteplici sono invero i doveri, generali e specifici, posti in capo all’organo amministrativo per la corretta gestione della società, tra i quali rientra a pieno titolo anche l’obbligo di curare il tempestivo pagamento delle imposte dovute dall’impresa amministrata.
È noto infatti il mancato pagamento di tali imposte può arrecare gravi danni alla società, sia sotto forma di sanzioni economiche irrogate dall’amministrazione finanziaria, sia sotto forma di impatto negativo sulla capacità operativa dell’impresa stessa (si pensi, ad esempio, al rischio sussistente per le imprese operanti con soggetti pubblici che l’irregolarità fiscale precluda la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 80 d. lgs. 50/2016 – cd. Codice dei Contratti Pubblici).
Ma l’omesso pagamento delle imposte dovute dalla società consente a quest’ultima di addebitare all’amministratore l’intero importo dovuto nei confronti dell’erario? Come si stabilisce se l’amministratore è responsabile per i debiti tributari?
Questi aspetti sono stati esaminati recentemente da una sentenza resa nel 2021 dalla Sezione Imprese del Tribunale di Milano.
Nel precedente deciso dai giudici meneghini, l’amministratore di una società cooperativa edilizia soggetta alla disciplina delle s.p.a. non aveva versato le imposte dovute dall’impresa societaria alle scadenze di legge.
Sicché, dopo la cessazione dell’incarico dell’amministratore, la società aveva avviato – peraltro sotto forma di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore dell’amministratore per il pagamento dei relativi compensi – una azione di responsabilità per mala gestio nei suoi confronti ex artt. 2392 ss. c.c., rivolgendogli anche una domanda di risarcimento del danno per le somme dovute all’erario dalla società.
In tale ipotesi il Tribunale ha evidenziato che, se da un lato il pagamento dei tributi è obbligo primario nell’ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art. 2392 c.c., dall’altro – in ossequio ai generali criteri di imputazione della responsabilità civile – l’entità del risarcimento deve essere limitata all’effettiva e diretta efficienza causale dell’inadempimento dell’amministratore ai propri obblighi di bona gestio.
In applicazione di questo principio, i giudici hanno dunque affermato che il danno concretamente riferibile alla condotta colposa dell’amministratore non coincide con l’importo dell’imposta il cui pagamento sia stato omesso, ma esclusivamente con le sanzioni e gli interessi irrogati alla cooperativa a seguito dell’accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti.
Ciò in quanto il comportamento dell’amministratore non incide, in effetti, sulla debenza o meno dell’imposta, poiché la cooperativa sarebbe stata tenuta comunque a sopportarne il costo, ma soltanto sugli aggravi derivanti dall’omesso pagamento (e dunque sulle sanzioni comminate dall’amministrazione finanziaria e sugli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto).
Un simile precedente ribadisce dunque la natura – non oggettiva, ma bensì colposa – della responsabilità dell’amministratore verso la società, evidenziando la necessità di addebitare al medesimo le sole conseguenze negative causalmente riconducibili alla sua negligente gestione, restando pertanto a carico della società ogni profilo ulteriore.