Clausola di regolazione del premio della polizza: che succede se l’assicurato non versa il premio aggiuntivo?

di Daniele D’Antonio

Tra le pattuizioni di polizza più diffuse nel mercato assicurativo vi è sicuramente la clausola di regolazione del premio.

Tale è la clausola con cui il premio assicurativo viene assoggettato ad elementi di rischio variabili: nella polizza è infatti indicato un premio minimo, fissato in via provvisoria ed anticipata in un determinato importo, e un premio eventualmente dovuto a conguaglio, in considerazione dei dati variabili che l’assicurato si obbliga a comunicare all’assicuratore alla fine del periodo assicurativo.

La clausola di regolazione del premio è impiegata soprattutto nelle assicurazioni del credito commerciale, poiché il suo meccanismo consente di adeguare il premio all’effettivo rischio assicurato, che l’assicuratore non era in grado di stabilire al momento della sottoscrizione del contratto o dell’inizio del periodo assicurativo.

Il premio minimo a importo fisso, dunque, deve essere pagato anticipatamente, mentre all’esito della comunicazione dei dati variabili sarà possibile accertare se l’assicurato deve versare un ulteriore premio a conguaglio in ragione del maggior rischio emerso.

Ma cosa succede nel caso in cui l’assicurato non versa il conguaglio del premio, oppure omette addirittura di comunicare i dati variabili all’assicuratore impedendo l’accertamento?

La Cassazione ha da tempo chiarito che l’adempimento di tali obblighi da parte dell’assicurato è adempimento di una obbligazione diversa da quella di versamento del premio ex art. 1901 c.c.

Di regola, quindi, in tali ipotesi non si verifica automaticamente la sospensione della garanzia assicurativa, ma le conseguenze dell’inadempimento vanno valutate case by case in base a buona fede nell’esecuzione del contratto, tempo di esecuzione della prestazione ed importanza dell’inadempimento.

Secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma, tuttavia, una pattuizione ad hoc inserita nella polizza può prevedere la sospensione della garanzia assicurativa come conseguenza del mancato versamento del premio aggiuntivo o della mancata comunicazione dei dati variabili: tale pattuizione determina validamente la sospensione derogando alla regola generale, purché sia stata oggetto di specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c.

In conclusione, è fondamentale predisporre testi di polizza adeguatamente specifici per determinare le conseguenze dell’inadempimento dell’assicurato agli obblighi relativi al premio variabile.